Apportare delle prestazioni di previdenza a favore degli impiegati della società fondatrice nonché ai parenti rispettivamente ai superstiti di tali impiegati ed in particolar modo contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso nonché per il sostentamento degli impiegati, dei loro parenti o dei loro superstiti in caso di necessità, ad esempio in caso di malattia, infortunio, disoccupazione. La fondazione patronale sussiste a titolo complementare rispetto alla LPP del 25 giugno 1982 e relative Ordinanze.