L’assistenza e la previdenza a favore dei dipendenti e dei pensionati della ditta fondatrice, dei loro coniugi e/o dei loro figli minorenni, rispettivamente superstiti, in caso di disagio derivante dalla vecchiaia, invalidità, morte, infortuni, malattia o disoccupazione ed eventuali altre cause, non coperte o a complemento delle prestazioni dell’istituzione di previdenza LPP. Il finanziamento dei premi della previdenza professionale a carico della ditta fondatrice con riserve costituite da versamenti appositi della datrice di lavoro. I contributi versati dalla fondazione hanno per principio carattere facoltativo. E’ esclusa una rifusione diretta o indiretta del patrimonio della fondazione alla fondatrice.