Di alleviare mediante concessione di sussidi in danaro o altrimenti, le conseguenze economiche, derivanti da malattia, invalidità e vecchiaia, agli impiegati ed opeai in servizio od emeriti, dipendenti a qualsiasi titolo dalle ditte o loro successori; di provvedere, mediante acquisti di proprietà fondiarie e costruzione dei relativi fabbricati, alla istituzione ed all’esercizio di case di vacanza o di cura o di ricovero per gli anzidetti dipendenti delle ditte e loro successori; di contribuire in genere, mediante l’organizzazione di appropriati istituti, al benessere morale e materiale dei detti beneficiari.