Dare applicazione alle disposizioni fissate dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, qui di seguito LPP, del 25.06.1982; migliorare, compatibilmente al proprio patrimonio, in favore dei propri partecipanti e dei loro congiunti, le prestazioni minime previste dalla LPP per i casi di: invalidità, morte e vecchiaia; eventualmente intervenire, sempre compatibilmente al proprio patrimonio, in favore dei partecipanti e dei loro familiari nei casi di: malattia, infortunio, decesso, servizio militare e disoccupazione.