L’assegnazione di rendite vitalizie ai dipendenti della fondatrice che hanno maturato tale diritto entro il 31.12.1984, coformemente al regolamento intero; la copertura dei costi padronale della previdenza professionale obbligatoria, la copertura di altri costi per prestazioni previdenziali eccedenti i minimi legali per tutti i dipendenti o una parte di essi. Il sussidiamento dei contributi dovuti da tutti i dipendenti o di una parte di essi per la copertura dei minimi legali LPP. La concessione, in via facoltativa e volontaria, di indennita o sussidi: a favore dei dipendenti o ex dipendenti della fondatrice in caso di vecchiaia, invalidità, morte, pensionamento anticipato, malattia, infortunio, disoccupazione, servizio militare, anzianità di servizio, stati di bisogno non dovuti a colpa del dipendente; a favore del coniuge, dei genitori o dei discendenti dei dipendenti che, per una delle cause che precedono, venisse a trovarsi nel disagio senza loro colpa. Come ex dipendenti si intendono le persone che erano ancora alle dipendenze della fondatrice al momento del pensionamento (normale o anticipato ) o della liquidazione della fondatrice medesima. Nell’intento di conseguire gli scopi, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione a favore dei destinatari o di una parte di essi.