Diffondere programmi radiofonici e televisivi a norma della Legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991 e della Concessione del Consiglio federale. Esprimere l’identità del Paese e la diversità delle sue regioni. I programmi hanno come obiettivo di informare il pubblico, promuovere lo sviluppo culturale, permettere la libera formazione dell’opinione e contribuire allo svago. Esercitare ogni altra attività in rapporto con lo scopo sociale. La società è al servizio della collettività, non si propone fini di lucro.